Art. 9.

      Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie


   1.  La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla
somma  dei  punteggi  riportati  nella  valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
   2.  La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie relative a
ciascuna  area,  sulla base della votazione complessiva conseguita da
ciascun candidato.
   3.   Il   Presidente  dell'Istituto,  con  propria  deliberazione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  le
graduatorie finali di merito per ciascuna area.
   4.  Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sul sito www.istat.it