Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicita' delle graduatorie 1. La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. 2. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie relative a ciascuna area, sulla base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. 3. Il Presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' le graduatorie finali di merito per ciascuna area. 4. Le graduatorie saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sul sito www.istat.it