Art. 11.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
   I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di  compiere  continuativamente  attivita'  di  studio  e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
   I  dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
   A  seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei Docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
Rettore l'esclusione dalla Scuola di Dottorato di Ricerca.
   Le  borse  di  studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
   L'Universita'  garantisce,  nel  medesimo  periodo  del  corso, la
copertura  assicurativa  per  infortuni e per responsabilita' civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  alla  Scuola di
Dottorato di Ricerca.
   Il pubblico dipendente ammesso alla Scuola di Dottorato di Ricerca
puo'  domandare  di  essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la
durata  del  Dottorato,  in  aspettativa  per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
   In  caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
titolo   di   Dottore   di   Ricerca,   il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione  pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due
anni  successivi,  e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti
durante il corso di Dottorato.