Art. 12.
                      Conseguimento del titolo
   Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca,  conferito  dal  Rettore, si
consegue  all'atto  del superamento dell'esame finale, che ha luogo a
conclusione del ciclo di Dottorato.
   La  commissione  giudicatrice dell'esame finale sara' nominata dal
Rettore,  su  designazione del Collegio dei Docenti in conformita' al
Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca.
   Il  rilascio  della certificazione del conseguimento del titolo e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita'  effettuare  il  deposito a norma di legge presso le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.