Art. 11.
         Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi
   1.  Gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  frequentano i corsi e
compiono  continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle
strutture  destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal
Collegio dei docenti.
   2.  La  durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio-31
dicembre).
   3.  L'iscrizione  ai  corsi  di  dottorato e' incompatibile con la
contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai
corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri
corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto
dell'immatricolazione,  il  dottorando  sia in difetto del solo esame
finale  di  altro  corso,  relativo  all'anno accademico precedente a
quello di iscrizione al dottorato.
   4.  L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni
di  lavoro.  A  richiesta  del  dottorando  il  Collegio dei Docenti,
accertato  che  l'impegno  lavorativo  non pregiudichi lo svolgimento
dell'attivita'  di  studio  e  di  ricerca,  in casi particolari, con
adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni
di lavoro, di frequentare il corso di dottorato.
   5.   E'  prevista  l'esclusione  dal  corso  in  caso  di  mancata
iscrizione  agli anni successivi al primo entro il termine comunicato
dall'Amministrazione  e,  su  decisione  motivata  del  Collegio  dei
Docenti, nel caso di:
    giudizio negativo al termine dell'anno di frequenza;
    assenze prolungate e ingiustificate;
    giudizio di non ammissione all'esame finale
   6.  Il  dottorando,  inoltre,  puo'  essere  escluso  dal corso di
dottorato  su  circostanziata  proposta del Collegio dei Docenti, per
gravi e documentati motivi.
   7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per:
    a) gravidanza e maternita' ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53;
    b) gravi e documentate ragioni di salute;
    c) gravi motivi personali.
   8.  Nel  caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il
pagamento  delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa
di  studio  sono  sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando
viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo.
   9.  Per  periodi  di  sospensione  di breve durata, e comunque non
superiore  a  sei  mesi,  e'  data  la  possibilita' al dottorando di
recuperare   il  periodo  di  frequenza  non  effettuato,  su  parere
favorevole  del  Collegio  dei  docenti. Quest'ultimo potra' proporre
all'Amministrazione   una   proporzionale  decurtazione  dell'importo
annuale  della  borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma
7,    la    richiesta   di   sospensione   deve   essere   presentata
all'Amministrazione,  corredata di certificato medico. Per le ragioni
di  cui  al  punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al
Collegio  dei  Docenti  che  su di essa decide motivatamente e ne da'
comunicazione all'Amministrazione.
   10.  Ai  sensi  dell'art.  4  comma 8 della L. 210/98, puo' essere
consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica sussidiaria
o  integrativa  a carattere seminariale. L'attivita' didattica dovra'
essere  attinente  all'area  di  afferenza  del  dottorato e non deve
compromettere   l'attivita'   di   formazione   del   dottorando.  La
collaborazione  didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
   11.  Alla  fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
hanno   l'obbligo   di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'   dimostrata   dall'iscritto   al   corso,  proporra'
all'Amministrazione  il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero
l'esclusione.   In  particolare  i  dottorandi  sostengono  prove  di
verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire
l'attivita' di ricerca.
   12.   Qualora   i   dottorandi   abbiano  sostenuto  presso  altre
Universita',  anche  straniere,  esami equipollenti a quelli previsti
nel  corso  di  dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da
alcuni degli esami.
   13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori,
ecc.  all'estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o
del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all'estero il
dottorando   presentera'   la   documentazione  e  la  certificazione
rilasciata  dalla  struttura  straniera  presso  cui  si e' svolta la
ricerca,  per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero.
L'aumento  del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del
dottorando  in  sede,  su  autorizzazione  del coordinatore del corso
previa valutazione delle attivita' svolte.
   14.  L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo
di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e
responsabilita'   civile,   limitatamente   alle   attivita'  che  si
riferiscono al corso.