Art. 11. Impegni, incompatibilita' e diritti dei dottorandi 1. Gli iscritti ai corsi di dottorato frequentano i corsi e compiono continuativamente le attivita' di studio e di ricerca nelle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' programmate dal Collegio dei docenti. 2. La durata del corso coincide con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre). 3. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, ai corsi di master universitari, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato. E' possibile una deroga nel caso in cui, all'atto dell'immatricolazione, il dottorando sia in difetto del solo esame finale di altro corso, relativo all'anno accademico precedente a quello di iscrizione al dottorato. 4. L'attivita' di dottorato e' di norma incompatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando il Collegio dei Docenti, accertato che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell'attivita' di studio e di ricerca, in casi particolari, con adeguata motivazione, puo' consentire al dottorando che abbia impegni di lavoro, di frequentare il corso di dottorato. 5. E' prevista l'esclusione dal corso in caso di mancata iscrizione agli anni successivi al primo entro il termine comunicato dall'Amministrazione e, su decisione motivata del Collegio dei Docenti, nel caso di: giudizio negativo al termine dell'anno di frequenza; assenze prolungate e ingiustificate; giudizio di non ammissione all'esame finale 6. Il dottorando, inoltre, puo' essere escluso dal corso di dottorato su circostanziata proposta del Collegio dei Docenti, per gravi e documentati motivi. 7. La frequenza dal dottorato puo' essere sospesa per: a) gravidanza e maternita' ai sensi della L. 8 marzo 2000, n. 53; b) gravi e documentate ragioni di salute; c) gravi motivi personali. 8. Nel caso in cui la sospensione sia equivalente ad un anno, il pagamento delle tasse e contributi, nonche' l'erogazione della borsa di studio sono sospesi per pari periodo. In tal caso il dottorando viene ammesso allo stesso anno di corso per l'anno successivo. 9. Per periodi di sospensione di breve durata, e comunque non superiore a sei mesi, e' data la possibilita' al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio dei docenti. Quest'ultimo potra' proporre all'Amministrazione una proporzionale decurtazione dell'importo annuale della borsa. Nei casi di cui alla lettera a) e b) del comma 7, la richiesta di sospensione deve essere presentata all'Amministrazione, corredata di certificato medico. Per le ragioni di cui al punto c) la richiesta di sospensione viene presentata al Collegio dei Docenti che su di essa decide motivatamente e ne da' comunicazione all'Amministrazione. 10. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L. 210/98, puo' essere consentita ai dottorandi una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa a carattere seminariale. L'attivita' didattica dovra' essere attinente all'area di afferenza del dottorato e non deve compromettere l'attivita' di formazione del dottorando. La collaborazione didattica e' facoltativa e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. 11. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' all'Amministrazione il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. In particolare i dottorandi sostengono prove di verifica utili ad accertare la capacita' a intraprendere e proseguire l'attivita' di ricerca. 12. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel corso di dottorato, essi possono essere esentati da tutti o da alcuni degli esami. 13. E' favorita la frequenza presso istituzioni, enti, laboratori, ecc. all'estero, previa autorizzazione da parte del coordinatore e/o del Collegio dei docenti. Al termine del periodo svolto all'estero il dottorando presentera' la documentazione e la certificazione rilasciata dalla struttura straniera presso cui si e' svolta la ricerca, per comprovare il periodo effettivamente svolto all'estero. L'aumento del 50% della borsa di studio viene erogato al rientro del dottorando in sede, su autorizzazione del coordinatore del corso previa valutazione delle attivita' svolte. 14. L'Universita' degli studi di Macerata garantisce, nel periodo di frequenza del dottorato, la copertura assicurativa per infortuni e responsabilita' civile, limitatamente alle attivita' che si riferiscono al corso.