Art. 4.
                       Procedura di selezione
   1.  L'ammissione  ai  corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene
previo  superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare
la  preparazione,  la  capacita'  e  l'attitudine  del candidato alla
ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario
con  l'ausilio  di  un  esperto  che  rediga  un giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato.
   2.  Per  sostenere  le  prove  i candidati dovranno esibire idoneo
documento  di  riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di
ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso.
   3.  La  procedura  di  selezione  consiste in una prova scritta su
argomenti  afferenti  alle  materie del dottorato ed in un colloquio,
comprensivo  della  conoscenza  delle  lingua  straniera indicata dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
   4.   In   relazione   alle   qualita'  accertate,  la  Commissione
attribuira'  a  ciascun  candidato  fino a 60 punti, di cui fino a 30
punti  per  la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai
fini   della   determinazione   del   punteggio  ciascun  Commissario
attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova.
   5.   La   Commissione  determina  nella  riunione  preliminare  al
concorso,  il  tempo  a disposizione dei candidati per l'espletamento
della  prova  scritta,  nonche'  l'utilizzo  di strumenti di supporto
(dizionari, codici di diritto, ecc.).
   6.   Sara'  ammesso  alla  prova  orale  il  candidato  che  abbia
conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la
Commissione  giudicatrice  rendera'  noto  ai candidati l'esito della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio.
   7.  Il  colloquio  si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 20/30.
   8.  Al  termine  delle  prove di esame la Commissione giudicatrice
redige  apposito  verbale  contenente  i  criteri  di valutazione, il
punteggio  complessivo  attribuito  a  ciascun candidato e compila la
graduatoria   generale   di   merito.   Quest'ultima,   espressa   in
sessantesimi,  e'  formata  in  ordine  decrescente, sulla base della
sommatoria  dei  punteggi  conseguiti  nelle  singole prove. Ai primi
classificati  in  possesso  dei  requisiti previsti verra' assegnata,
entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio.
   9.  A  parita'  di punteggio sara' prediletto il miglior risultato
conseguito  alla  prova  scritta  e, in caso di ulteriore parita', il
piu' giovane d'eta'.
   10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al
rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.