Art. 4. Procedura di selezione 1. L'ammissione ai corsi di dottorato di cui all'art. 1 avviene previo superamento di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, se necessario con l'ausilio di un esperto che rediga un giudizio scritto, la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. 2. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento. La mancata presentazione alle prove di ammissione sara' considerata come rinuncia al concorso. 3. La procedura di selezione consiste in una prova scritta su argomenti afferenti alle materie del dottorato ed in un colloquio, comprensivo della conoscenza delle lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso. 4. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuira' a ciascun candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale. Ai fini della determinazione del punteggio ciascun Commissario attribuira' al candidato fino a 10 punti per prova. 5. La Commissione determina nella riunione preliminare al concorso, il tempo a disposizione dei candidati per l'espletamento della prova scritta, nonche' l'utilizzo di strumenti di supporto (dizionari, codici di diritto, ecc.). 6. Sara' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; la Commissione giudicatrice rendera' noto ai candidati l'esito della prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. 7. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 20/30. 8. Al termine delle prove di esame la Commissione giudicatrice redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e compila la graduatoria generale di merito. Quest'ultima, espressa in sessantesimi, e' formata in ordine decrescente, sulla base della sommatoria dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei requisiti previsti verra' assegnata, entro i limiti delle disponibilita', una borsa di studio. 9. A parita' di punteggio sara' prediletto il miglior risultato conseguito alla prova scritta e, in caso di ulteriore parita', il piu' giovane d'eta'. 10. Gli atti relativi alla procedura concorsuale sono trasmessi al rettore a cura del Presidente della Commissione giudicatrice.