Art. 9. Esenzione dal pagamento tasse 1. I candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 50/60 e che abbiano un reddito personale lordo non superiore a € 15.000,00, saranno esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione. Tali requisiti dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi. 2. Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.