Art. 9.
                    Esenzione dal pagamento tasse
   1.  I  candidati ammessi ai corsi, che in sede di concorso abbiano
conseguito  un  punteggio  pari  o superiore a 50/60 e che abbiano un
reddito  personale  lordo  non  superiore a € 15.000,00, saranno
esentati  dal  pagamento  delle  tasse  di iscrizione. Tali requisiti
dovranno permanere per reiterare l'esonero negli anni successivi.
   2.  Ai dottorandi esentati dal pagamento delle tasse di iscrizione
si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8.