Art. 2.


   1.  La  domanda  di  ammissione  all'esame  (si  veda fac-simile -
Allegato  «A»),  presentata  in  bollo  (14,62  euro) e corredata dei
documenti indicati al comma 3 ed al comma 4 del presente articolo, e'
indirizzata   alla  Commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione  nel
registro  dei  revisori contabili presso il Ministero della giustizia
ed  inoltrata tramite l'Istituto dei revisori contabili, piazza della
Repubblica  n.  68  -  00185 Roma, nel termine di decadenza di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. Si considerano prodotte in tempo utile le domande
di  ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro  il  termine sopra citato. A tal fine fanno fede il timbro e la
data dell'ufficio postale accettante.
   2. Nella domanda l'interessato dichiara:
    a)  cognome  e  nome,  luogo e data di nascita, residenza, codice
fiscale,  domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni
ed un recapito telefonico;
    b)   di  aver  conseguito  in  materie  economiche,  aziendali  o
giuridiche, un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un
diploma  di  una  scuola  diretta  ai  fini  speciali,  rilasciati al
compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni (art.
3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 88/1992);
    c)  di  aver  svolto,  presso un revisore contabile, un tirocinio
triennale,  avente  ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e
consolidati  (art. 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
88/1992);  i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici devono aver
svolto  il  tirocinio  presso  un  funzionario  pubblico iscritto nel
registro  dei  revisori  contabili  (art.  3,  comma  3,  del decreto
legislativo n. 88/1992);
    d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale:
     1)  per  aver  superato  un  esame di Stato teorico-pratico, per
l'abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  professionale  (art. 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 88/1992);
     2)  se  dipendente  dello  Stato o di un ente pubblico, per aver
superato,  presso la Scuola superiore della Pubblica amministrazione,
un  esame  teorico-pratico  come  previsto  dall'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 88/1992;
indicando  nei suddetti casi le materie per le quali ritiene di dover
essere esonerato.
   3.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati i seguenti documenti
soggetti all'imposta di bollo (14,62 euro):
    a)  diploma  relativo  ad  uno  dei  titoli  di  studio  indicati
nell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 88/1992,
o   copia   autentica   dello  stesso  ovvero  documento  sostitutivo
rilasciato   dalla   competente   autorita'   scolastica   attestante
l'avvenuto conseguimento del titolo di studio;
    b)   dichiarazione   di  compiuto  tirocinio  espletato  a  norma
dell'art.  3, comma 2, lettera b), o comma 3, del decreto legislativo
n.  88/1992  (contenente,  oltre  all'indicazione  del periodo, anche
quella delle attivita' svolte), rilasciata, a seconda dei casi, da un
revisore contabile o da un pubblico funzionario iscritto nel registro
dei  revisori  contabili;  oppure  (copia  in  carta  semplice) della
comunicazione   o  attestazione  della  Commissione  Centrale  per  i
revisori  contabili  dalla quale risultino il compiuto tirocinio e la
conseguente  cancellazione  dal registro, come previsto dall'art. 14,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n.
99;
    c)  certificazione  relativa  al  superamento  di uno degli esami
indicati  nell'art.  5 del decreto legislativo n. 88/1992, qualora il
candidato richieda l'esonero parziale;
    d)  l'originale  dell'attestazione di pagamento del contributo di
25,82  euro,  corrisposto  mediante  versamento  sul  conto  corrente
postale  n. 43318617 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato
di Roma, con imputazione sul capitolo 3525, Capo XI, dell'entrata del
bilancio dello Stato;
    e)  fotocopia  di  un  proprio  documento d'identita' in corso di
validita'.
   4.  Il  candidato, consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
potra'  avvalersi del diritto di cui all'art. 46 dello stesso decreto
(dichiarazioni  sostitutive)  per  la  documentazione  richiesta alle
lettere  a)  e  c)  del comma 3 e di quello di cui all'art. 47 per la
documentazione  richiesta  alla  lettera  b)  del  comma  3  (si veda
fac-simile  -  Allegato  «B»);  alle  dichiarazioni  di  cui sopra va
allegata  fotocopia  di  un  valido  documento  di riconoscimento del
dichiarante.
   5.  La  sottoscrizione  apposta in calce alla domanda e' esente da
autenticazione.

   6.  Eventuali  cambiamenti  di  indirizzo andranno comunicati alla
Segreteria   della  Commissione  esaminatrice  per  l'iscrizione  nel
registro  dei  revisori  contabili, presso Ufficio III - Reparto IV -
Direzione   generale  della  Giustizia  Civile  del  Ministero  della
giustizia,  via  Tronto  n.  2 - 00198 Roma, con lettera raccomandata
(anticipandola  via  fax  al  n. 06 8419441); allo stesso modo andra'
effettuata    qualsiasi   altra   comunicazione.   Le   comunicazioni
produrranno  effetto  dal  momento  in  cui  perverranno  al suddetto
ufficio.