Art. 2.

                       Requisiti di ammissione


   Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione  alla  Scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo,  senza  limiti  di  eta' e di cittadinanza, coloro i quali,
alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione della domanda di
ammissione, siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
    laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999;
    laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n.
270/2004;
    diploma  di laurea conseguito ai sensi dei precedenti ordinamenti
didattici, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale;
    titolo  accademico  equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere.
   Possono  altresi'  partecipare agli esami di ammissione coloro che
conseguiranno  uno  dei  suddetti  titoli  di studio entro la data di
espletamento  della  prova  scritta.  In  tal  caso  l'ammissione  al
concorso  sara'  disposta  con riserva ed il candidato sara' tenuto a
presentare  tempestivamente, e comunque non oltre la data della prova
scritta, il relativo certificato che attesti il possesso del titolo o
autocertificazione, pena la decadenza dal concorso.
   I  cittadini  italiani  e  stranieri  che  siano in possesso di un
titolo  straniero  che  non sia gia' stato dichiarato equipollente ad
una   laurea   italiana,   dovranno   fare   espressa   richiesta  di
equipollenza,  ai  soli fini dell'ammissione al dottorato di ricerca,
al Consiglio direttivo della Scuola di dottorato.
   In  tal  caso  i  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda  di
partecipazione   al  concorso  i  documenti  utili  a  consentire  al
Consiglio  direttivo  della  Scuola  di dottorato la dichiarazione di
equipollenza  di  cui  sopra,  tradotti  e  legalizzati  e  muniti di
dichiarazione  di  valore  rilasciata dalle competenti rappresentanze
italiane del Paese nel quale il titolo e' stato conseguito.
   Possono  essere  ammessi  in  soprannumero,  nel  limite dei posti
stabiliti  dal  Consiglio  accademico, senza borsa di studio e previo
parere   del   Consiglio   direttivo  della  Scuola  in  merito  alla
sussistenza   dei  requisiti  di  accoglienza  e  successivamente  al
superamento dell'esame di ammissione:
    a) i candidati non comunitari;
    b) i borsisti del Ministero Affari Esteri;
    c)  gli  iscritti  provenienti  da  Atenei stranieri in regime di
co-tutela di tesi;
    d)  gli  assegnisti  di ricerca dell'Universita' per Stranieri di
Siena.