Art. 5.

                         Ammissione ai corsi


   I   candidati   saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  ogni  indirizzo  di  dottorato.  In  corrispondenza di
eventuali  rinunce  degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno    altrettanti   candidati   secondo   l'ordine   della
graduatoria.  In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato   dovra'  esercitare  opzione  per  un  solo  indirizzo  di
dottorato.