Art. 6.

                         Iscrizione ai corsi


   I   concorrenti   ammessi  dovranno  presentare  o  far  pervenire
all'amministrazione  universitaria,  entro  il  termine perentorio di
giorni  quindici  che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
    a) due fotografie formato tessera;
    b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
    c)  per  gli  assegnatari  di  borsa di studio conferita su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  n.  210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale per il
diritto allo studio ai sensi della legge regionale n. 4 del 3 gennaio
2005  e  dichiarazione  per  inquadramento  fiscale,  previdenziale e
assicurativo;
    d)  per  i  non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi
ripartiti  dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della
legge  n.  210/98, ricevuta di pagamento della 1ยช rata dei contributi
per  l'accesso  e  la  frequenza  e ricevuta di pagamento della tassa
regionale  per  il diritto allo studio ai sensi della legge regionale
n. 4 del 3 gennaio 2005;
    e) una marca da bollo da € 14,62;
    f) autorizzazione al trattamento dei dati personali;
    g) autocertificazione attestante:
     i dati anagrafici,
     la cittadinanza,
     il titolo accademico posseduto,
     l'eventuale  iscrizione  ad altro corso di laurea o post-lauream
presso  l'Universita' per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo
e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza,
     dichiarazione  da parte dei dottorandi che fruiranno della borsa
di  studio,  di  cui  al  presente  bando,  di  non aver usufruito in
precedenza  di  altre  borse  di  studio erogate per seguire corsi di
dottorati di ricerca.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato,  a  domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza  assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa  di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo   straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione  di
carriera,  del  trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.