Art. 7. Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Le tasse e i contributi a carico dei dottorandi sono costituite da: a) tassa regionale per il diritto allo studio universitario, attualmente stabilita in € 98,00 ai sensi della legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 4. Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della tassa regionale; b) contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato ai sensi della legge del 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro che non risulteranno vincitori delle borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/98, pari a € 1.800,00 pagabile in due rate. La prima rata di € 800,00, dovra' essere versata all'atto dell'iscrizione. La seconda rata, graduata secondo i criteri di cui alle disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30 aprile. La domanda di riduzione sulla 2ª rata dovra' essere presentata al momento dell'iscrizione allegando la certificazione ISEE ed ISPE relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente dal nucleo familiare dello studente. Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda regionale del diritto allo studio, gli idonei ed i beneficiari di prestiti d'onore sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio e/o di prestito d'onore all'Azienda regionale per il diritto allo studio sono temporaneamente esonerati dal pagamento della 1ª rata, in attesa dell'esito del concorso. In caso di mancata concessione della borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno tenuti al versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti. Gli studenti diversamente abili con invalidita' pari o superiore al 66% sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l'esonero, tali studenti dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale di invalidita' riconosciuta (art. 8, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).