Art. 7.

 Tassa regionale e contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi


   Le  tasse  e  i contributi a carico dei dottorandi sono costituite
da:
    a)  tassa  regionale  per  il  diritto allo studio universitario,
attualmente  stabilita in € 98,00 ai sensi della legge regionale
del 3 gennaio 2005, n. 4.
   Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al
pagamento della tassa regionale;
    b)  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
ai  sensi  della  legge del 3 luglio 1998, n. 210, a carico di coloro
che  non  risulteranno  vincitori  delle borse di studio conferite su
fondi  ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della  legge  n. 210/98, pari a € 1.800,00 pagabile in due rate.
La  prima  rata  di  €  800,00,  dovra'  essere versata all'atto
dell'iscrizione.  La  seconda rata, graduata secondo i criteri di cui
alle  disposizioni vigenti, dovra' essere versata entro il 30 aprile.
La  domanda  di  riduzione  sulla 2ª rata dovra' essere presentata al
momento  dell'iscrizione  allegando  la  certificazione  ISEE ed ISPE
relativa   ai   redditi  prodotti  nell'anno  precedente  dal  nucleo
familiare dello studente.
   Gli studenti beneficiari di borse di studio dell'Azienda regionale
del  diritto  allo  studio,  gli  idonei ed i beneficiari di prestiti
d'onore  sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di  iscrizione  e  dai  contributi universitari ai sensi dell'art. 8,
comma  2  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 9
aprile  2001.  Gli studenti che presentino domanda di borsa di studio
e/o  di  prestito  d'onore  all'Azienda regionale per il diritto allo
studio sono temporaneamente esonerati dal pagamento della 1ª rata, in
attesa  dell'esito del concorso. In caso di mancata concessione della
borsa di studio o prestito d'onore, i dottorandi in questione saranno
tenuti al versamento della tassa regionale e dei contributi dovuti.
   Gli  studenti  diversamente abili con invalidita' pari o superiore
al  66%  sono esonerati totalmente dalla tassa regionale, dalla tassa
di  iscrizione e dai contributi universitari. Per ottenere l'esonero,
tali  studenti  dovranno presentare, all'atto dell'iscrizione, idonea
documentazione  dalla  quale  risulti  la  percentuale di invalidita'
riconosciuta  (art.  8,  comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001).