Art. 8. Borsa di Studio L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008 e' pari a € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. Le borse verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito, come e' indicato all'art. 1 del presente bando, e secondo l'ordine delle graduatorie. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal Consiglio direttivo della Scuola di dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista.