Art. 8.

                           Borsa di Studio


   L'importo  annuale  della  borsa  di  studio, determinato ai sensi
dell'art.  1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008 e' pari a €
13.638,47   al   lordo   degli   oneri  previdenziali  a  carico  del
percipiente.
   Le  borse  verranno  assegnate  previa valutazione comparativa del
merito,  come  e'  indicato  all'art. 1 del presente bando, e secondo
l'ordine  delle  graduatorie. La durata della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso
dell'anno,  a  proseguire  il dottorato di ricerca, l'Amministrazione
non  chiedera'  la restituzione delle rate relative ai mesi nei quali
il  dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi e svolto le
attivita'   stabilite   dal   Consiglio  direttivo  della  Scuola  di
dottorato. La borsa di studio viene corrisposta in rate bimestrali.
   La  borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio  a  qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca del
borsista.