Art. 5.

                         Prove di ammissione


   L'esame  di  ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate
per ciascun corso all'art. 1.
   All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire
l'idoneita'  e'  necessario  riportare  nella valutazione complessiva
dell'esame  almeno  40/60. Qualora l'esame si suddivida in due parti,
sia alla prova scritta sia alla prova orale sono riservati fino ad un
massimo  di  30  punti;  l'idoneita' per ciascuna parte e' data da un
punteggio non inferiore a 20/30.
   Il punteggio finale e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti
riportati  nella  prova  scritta  e  nella  prova  orale  o  dai voti
riportati nella singola prova qualora sia unica.
   La  pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1
ha valore di notifica a tutti gli effetti.
   Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno  esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento valido:
    a) carta d'identita';
    b) passaporto;
    c) patente di guida;
    d) tessera postale;
    e)  tessera  ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente
statale).