Art. 10. Borse di studio Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice, su domanda dell'avente diritto. I vincitori di borsa riservata sono tenuti ad accettare la borsa, a tematica vincolata, loro proposta. Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di studio subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria; nel caso delle borse riservate il candidato successivo dovra' aver ottenuto anche l'idoneita' per la specifica tematica. L'importo annuo della borsa di studio ammonta a Euro 13.638,47 al lordo di eventuali oneri a carico del dottorando previsti dalla normativa vigente (vedi nota 1) Le somme sono erogate, di norma, a cadenza bimestrale anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o sospensione del dottorando. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50% della borsa stessa per i periodi di permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore del Dottorato o dal Collegio dei Docenti. Previo mantenimento dei requisiti di merito, la durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del Dottorato. Le sospensioni della frequenza del corso di durata superiore a trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci a proseguire gli studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa di studio per la quota non ancora corrisposta. (1) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa vigente stabilisce, ex art. 2 comma 26 della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato a decorrere dal 1° gennaio 2009 e' assoggettata a contributo INPS, pari al 17% o 25,72%, di cui 1/3 a carico del dottorando.