IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'articolo 16 concernente, tra l'altro, l'inserimento del Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'articolo 26 sulle qualita' morali e di condotta prescritte per l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dello stesso Corpo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi limiti di statura per l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, ed in particolare l'articolo 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato; Considerato in proposito che la condizione di privo di vista e' causa di inidoneita' per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, stante il citato decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'articolo 4 contenente la disciplina generale per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, ed in particolare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e il titolo preferenziale relativo all'eta'; Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che, in via transitoria, specificamente in occasione dell'introduzione della nuova figura dei volontari in ferma “breve”, dispose procedure concorsuali presso le singole Forze di polizia riservate ai volontari in ferma di leva “prolungata” che avessero gia' ultimato la ferma triennale; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno 1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155; Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato; Visto l'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, che per una sola volta prevede per ogni Forza di polizia un concorso, secondo le modalita' previste dal citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 332/97, al quale partecipano i volontari delle Forze armate che hanno completato senza demerito la ferma triennale, con conseguente immissione diretta nel ruolo iniziale; Visto l'articolo 1, comma 346, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, per il triennio 2008-2010, al fine di potenziare, tra le altre, le attivita' di accertamento, ispettive, di contrasto alle frodi e di soccorso pubblico, contempla la possibilita' di assunzioni nei ruoli iniziali del Corpo forestale dello Stato nel limite delle vacanze dei ruoli superiori; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 61, comma 22, che, per l'anno 2009 prevede un'autorizzazione ad alcune Amministrazioni, tra le quali il Corpo forestale dello Stato, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale prioritariamente proveniente dalle Forze armate, entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2009 recante autorizzazione ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato per le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, ai sensi del citato articolo 61, comma 22 del decreto-legge n. 112/08, ed in particolare l'autorizzazione all'assunzione nell'anno 2009 di novanta unita' del Corpo forestale dello Stato per una spesa complessiva annua pari a 2.995.497, corrispondente al costo annuo a regime di novanta agenti o operatori; Visto il ruolo iniziale degli agenti ed assistenti ed i ruoli superiori e le relative vacanze; Ravvisata l'opportunita', al fine di rispettare la complessiva volonta' legislativa insita nei predetti atti normativi, di utilizzare le risorse rese disponibili nel 2009 dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2009, nel pieno rispetto della loro finalizzazione esplicitata nel decreto stesso in favore dei volontari provenienti dalle Forze armate, per bandire, nel detto anno e nel limite delle vacanze dei ruoli superiori, il concorso per l'immissione nel ruolo iniziale degli agenti ed assistenti riservato ai volontari in ferma breve previsto al citato comma 5 dell'articolo 25 della legge n. 226/04, cosi' da assicurare a tali volontari tale ultima possibilita' di assunzione nel Corpo forestale dello Stato; Considerato, tra l'altro, il generale principio di economicita' che impedisce di frazionare su distinte procedure le modeste risorse rese al momento disponibili per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato nell'anno 2009, inducendo comunque a riservare alle procedure di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a) della legge n. 226/04 le risorse che in futuro si renderanno disponibili; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che pertanto si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede della prova d'esame; Ritenuto opportuno, nel rispetto del generale principio di economicita', prevedere che agli accertamenti successivi alla prova d'esame venga ammesso un numero di candidati, idonei alla predetta prova, non sproporzionato rispetto ai posti messi a concorso; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e categoria di destinatari 1. E' indetto un concorso pubblico per esame per la nomina di novanta allievi agenti del Corpo forestale dello Stato riservato, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma breve arruolati nelle Forze armate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in servizio o in congedo, che, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano completato senza demerito la ferma breve triennale. 2. Resta impregiudicata la facolta', con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare la prova e gli accertamenti concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili o in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni. Di tale eventuale decreto viene data formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Gli allievi agenti sono ammessi a frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi al termine del quale coloro che superano gli esami vengono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato ed assegnati a sedi di servizio dislocate sul territorio nazionale. 4. L'appartenenza alla categoria di cui al comma 1, alla quale e' riservato il concorso, deve essere attestata nel termine e nei modi di cui all'articolo 6, comma 3. E' cura del candidato attivarsi tempestivamente per disporre dell'attestazione in tempo utile per assicurare l'osservanza del detto termine.