Art. 4. Commissione di concorso 1. La commissione di concorso dispone per l'effettuazione della prova d'esame, con possibilita' di avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da imprese specializzate in selezione del personale. 2. La commissione di concorso e' nominata con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato ed e' composta da un dirigente, che la presiede, e da due appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto forestale. Svolge le funzioni di segretario un appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. 3. Dei componenti della commissione di concorso almeno un terzo deve essere riservato alle donne, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. I membri vengono scelti tra coloro che non siano componenti dell'organo di direzione politica del Corpo forestale dello Stato, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.