Art. 10. Il contratto di lavoro dei Direttori Generali dell'ASUR, delle Aziende Ospedaliere e dell'I.N.R.C.A., nonche' dei Direttori di Zona Territoriale e dei Direttori dei Presidi di alta specializzazione e' da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o unificazione delle Aziende, I.N.R.C.A., delle Zone e dei Presidi suddetti. In tal caso nessuna indennita' potra' essere corrisposta ai rispettivi Direttori.