Art. 10.
   Il  contratto  di  lavoro  dei Direttori Generali dell'ASUR, delle
Aziende  Ospedaliere e dell'I.N.R.C.A., nonche' dei Direttori di Zona
Territoriale  e dei Direttori dei Presidi di alta specializzazione e'
da intendersi risolto a tutti gli effetti in caso di soppressione e/o
unificazione  delle  Aziende,  I.N.R.C.A.,  delle  Zone e dei Presidi
suddetti. In tal caso nessuna indennita' potra' essere corrisposta ai
rispettivi Direttori.