Art. 9. Il provvedimento di nomina viene adottato dalla Giunta Regionale con riferimento ai criteri fissati dall'art. 3-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. L'incarico di Direttore Generale determina un rapporto di lavoro esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del libro quinto del Codice Civile. Gli incarichi dei Direttori di Zona e dei Direttori dei Presidi di alta specializzazione sono conferiti ai sensi e con le modalita' stabiliti dagli artt. 10, comma 3 e 18, comma I della l.r. 20 giugno 2003, n. 13. I contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo ed i rispettivi trattamenti economici sono determinati a norma dell'art. 4, commi 7 e 8 della suddetta legge regionale.