Art. 9.
   Il  provvedimento  di nomina viene adottato dalla Giunta Regionale
con  riferimento  ai  criteri  fissati  dall'art. 3-bis del d.lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
   L'incarico  di  Direttore Generale determina un rapporto di lavoro
esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato,
di  durata  non  inferiore  a tre anni e non superiore a cinque anni,
rinnovabile,  stipulato in osservanza alle norme del titolo terzo del
libro quinto del Codice Civile.
   Gli incarichi dei Direttori di Zona e dei Direttori dei Presidi di
alta  specializzazione  sono  conferiti  ai  sensi e con le modalita'
stabiliti  dagli artt. 10, comma 3 e 18, comma I della l.r. 20 giugno
2003, n. 13.
   I contenuti dei contratti relativi alle figure indicate ai commi 2
e  3 del presente articolo ed i rispettivi trattamenti economici sono
determinati  a  norma  dell'art.  4, commi 7 e 8 della suddetta legge
regionale.