Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione


   Per l'ammissione alla procedura selettiva e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
    a) titolo di studio:
     diploma  di  laurea in Scienze agrarie o equipollenti conseguito
secondo  le  modalita'  anteriori  all'entrata  in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999,
   ovvero
     laurea   (L),   conseguita   secondo   le  modalita'  successive
all'entrata   in   vigore   del  decreto  ministeriale  n.  509/1999,
appartenente ad una delle seguenti classi: L 25 o equipollenti,
   ovvero
     laurea   magistrale   (LM)   conseguita  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  n.  270/2004 appartenente ad una delle seguenti classi:
LM69 o equipollenti.
   Per  i  titoli  di  studio  conseguiti  all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa;
    b)  la  cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
    c) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
    d) il godimento dei diritti civili e politici;
    e)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  il  non  avere
procedimenti penali in corso;
    f)  l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
    g) l'assolvimento degli obblighi di leva militare;
    h)  il  non  essere  stato  destituito o dispensato da precedente
impiego   presso   una   pubblica   amministrazione  per  persistente
insufficiente  rendimento  o  dichiarati decaduti per aver conseguito
l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da
invalidita' non sanabile.
   Ai  sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  febbraio  1994,  n.  174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
    a)  possedere  tutti  i  requisiti  richiesti  ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
    b)   godere   dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
    c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
   Tutti  i  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  utile  per la presentazione della domanda di ammissione
alla  selezione.  La  mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi
comportera'  l'esclusione  dalla  selezione o, comunque, dall'accesso
all'impiego.
   I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione con riserva. Ai sensi
dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487, modificato dall'art. 3, secondo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693,
l'esclusione  dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione
puo'  essere  disposta in ogni momento con provvedimento motivato del
rettore.
   L'Universita'  degli  studi  del  Molise garantisce parita' e pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.