Art. 5.

                      Commissioni giudicatrici


   Su   proposta   del   Comitato  esecutivo  (Organo  del  Dottorato
internazionale), il rettore di ciascuna Universita' partner nomina la
commissione  giudicatrice  che  effettuera' le operazioni concorsuali
presso la rispettiva sede.
   I  candidati  potranno sottoporre la propria domanda di ammissione
ad una sola delle tre Commissioni giudicatrici.
   Ciascuna  Commissione e' composta da quattro membri, uno dei quali
di   nazionalita'   diversa  da  quella  della  sede  presso  cui  la
Commissione  opera.  In  caso di indisponibilita' di tale docente, la
Commissione sara' composta da tre membri.
   Al  termine  della  selezione,  ciascuna  Commissione giudicatrice
formula  l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti
riportati nella valutazione dei titoli e nel colloquio da ciascuno di
essi, e compila una graduatoria di merito.