IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

   Visto  il  testo  unico  delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e successive
modificazioni,  nonche' le relative norme di esecuzione approvate con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3 maggio 1957, n. 686, e
successive modificazioni;
   Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16
concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del Corpo forestale dello
Stato tra le Forze di polizia;
   Vista  la  legge 1° febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art.
26  sulle  qualita'  morali e di condotta prescritte per l'accesso ai
ruoli  delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata illegittima
dalla Corte costituzionale con sentenza 13-28 luglio 2000, n. 391;
   Visto  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991,
n.  132,  concernente  il  regolamento  dei requisiti psico-fisici ed
attitudinali  di  cui  devono  essere in possesso gli appartenenti ai
ruoli  del  Corpo  forestale  dello  Stato  che espletano funzioni di
polizia  ed  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai ruoli del
personale dello stesso Corpo;
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
1991,  n.  138,  che  stabilisce  i  minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione  ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del Corpo
forestale dello Stato;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174,  e successive modificazioni, concernente il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,   e   successive   modificazioni,   concernente  il  regolamento
sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e le
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
   Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni,  in  materia  di riordino delle carriere del personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;
   Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
ed in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 3, concernenti il limite di
eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi e il titolo preferenziale
relativo all'eta';
   Vista  la  legge  8  luglio  1998,  n. 230, recante nuove norme in
materia  di  obiezione  di  coscienza e la legge 6 marzo 2001, n. 64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale;
   Visto  il  decreto del Ministro per le politiche agricole 2 giugno
1999,  n.  295, recante il regolamento sul limite massimo di eta' per
la  partecipazione  ai concorsi pubblici per il Corpo forestale dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003,
n.   264,   recante   il   regolamento  concernente  l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155;
   Vista   la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato;
   Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2005,
n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli
di atleti del Gruppo Sportivo Forestale;
   Considerate le attuali vacanze nel contingente del Gruppo Sportivo
Forestale previsto all'art. 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 259/2005;
   Visto  l'art.  1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
con  il  quale  e'  stata  autorizzata,  tra  l'altro,  la  spesa per
assunzioni  di  personale  del  Corpo forestale dello Stato, anche in
deroga  ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1 milione
di  euro  per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 16 milioni per
l'anno  2010,  anche  nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei
ruoli  superiori  e con successivo riassorbimento al passaggio a tali
ruoli;
   Ritenuto  quindi  di  bandire  un  concorso  pubblico  per titoli,
riservato  ad  atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale, per la
nomina  di  15  allievi  agenti  del  Corpo  forestale dello Stato in
qualita'  di  atleta  del  Gruppo  Sportivo  Forestale, da assumere a
valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346;
                              Decreta:

                               Art. 1.

             Posti a concorso e categorie di destinatari


   1.  E'  indetto  un  concorso pubblico per titoli per la nomina di
quindici  allievi  agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita'
di  atleti del Gruppo Sportivo Forestale, ripartiti nelle discipline,
nelle   specialita'   e   nelle   categorie  di  seguito  indicate  e
riconosciuti   dal   CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
competenti   “atleti   di   interesse   nazionale”  nella
disciplina/specialita/categoria per cui si concorre:
    -  «Atletica leggera» (Federazione nazionale competente FIDAL) (1
posto): Cod.  A1)  n.  1  atleta di sesso femminile nella specialita'
«5000 metri»;
    - «Ciclismo» (Federazione nazionale competente
    FCI)
(1  posto): Cod.  B1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita'
«Mountain Bike»;
    -  «Karate» (Federazione nazionale competente FIJLKAM) (1 posto):
Cod. C1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' Kumite «cat.
kg. 70»;
    - «Nuoto» (Federazione nazionale competente
    FIN)
(4 posti):
     -  Cod.  D1) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «50
rana - vasca lunga»;
     -  Cod.  D2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «50
stile libero - vasca lunga»;
     -  Cod. D3) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «400
misti - vasca lunga»;
     -  Cod. D4) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «200
dorso - vasca lunga»;
    - «Scherma» (Federazione nazionale competente
    FIS)
(1  posto): Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Spada»;
    -  «Sport  equestri»  (Federazione  nazionale competente FISE) (1
posto):  Cod.  F1)  n.  1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Salto Ostacoli»;
    - «Sport del ghiaccio» (Federazione nazionale competente FISG) (1
posto):  Cod.  G1)  n.  1  atleta di sesso maschile nella specialita'
«Pattinaggio velocita' - pista lunga»;
    -  «Sport  invernali»  (Federazione nazionale competente FISI) (3
posti):
     -  Cod. H1) n. 1 atleti di sesso maschile nella specialita' «Sci
alpino: SuperG e Discesa libera»;
     -  Cod. H2) n. 1 atleta di sesso maschile nella specialita' «Sci
alpino: Slalom speciale»;
     -  Cod.  H3)  n.  1  atleta  di sesso maschile nella specialita'
«Slittino - pista artificiale»;
    -  «Tiro  a  segno»  (Federazione  nazionale  competente UITS) (1
posto):  Cod.  I1)  n.  1 atleta di sesso femminile nella specialita'
«Pistola 10m»;
    -  «Tiro  a  volo»  (Federazione  nazionale  competente FITAV) (1
posto):  Cod.  L1)  n.  1  atleta di sesso maschile nella specialita'
«Fossa olimpica».
   2. Il concorso e' riservato a coloro che alla data di scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande di partecipazione
sono  riconosciuti,  dal  CONI o dalle Federazioni sportive nazionali
competenti,     «atleti     di     interesse     nazionale»     nella
disciplina/specialita'  per  cui si concorre. L'atleta deve, inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'art. 6 del presente bando;
   3.  Qualora  non  dovessero  essere coperti i posti per una o piu'
delle   discipline/specialita/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di portare gli stessi in
aumento  di quelli destinati ad altra disciplina/specialita/categorie
tra quelle indicate al comma 1.
   4.  Resta  impregiudicata  la  facolta',  con decreto del Capo del
Corpo  forestale  dello  Stato,  di  annullare o revocare il presente
bando   di   concorso,   sospendere   o   rinviare  gli  accertamenti
concorsuali,   di   modificare   il  numero  dei  posti  disponibili,
sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei vincitori in
ragione  di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero  o limitassero assunzioni di personale. Di tale eventuale
decreto  verra' data formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
   5.  Gli  allievi  agenti  sono  ammessi  a frequentare un corso di
formazione  della  durata  di dodici mesi al termine del quale coloro
che  superano  gli  esami vengono nominati agenti del Corpo forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.