Art. 10.

               Corso di formazione e nomina ad agente


   1. Il corso di formazione, della durata di dodici mesi, e' volto a
permettere  il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria
all'impiego,  con  particolare riferimento alle attivita' di polizia,
antincendio,  di  protezione  civile e di controllo del territorio. I
programmi  e  le  modalita' di svolgimento del corso sono fissati con
decreti del Capo del Corpo forestale dello Stato.
   2.  Per  quanto  riguarda  disciplina  ed  istruzione, gli allievi
agenti  sono  soggetti, durante il corso, al regolamento della Scuola
del Corpo forestale dello Stato
   3. Agli allievi agenti del Corpo forestale dello Stato compete, ai
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, il
trattamento  economico  previsto per gli allievi agenti della Polizia
di Stato.
   4.  Gli  allievi  agenti  frequentanti  il corso che dichiarino di
rinunciare  al  corso sono dimessi dal corso stesso con cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.
   5.  Le  dimissioni dal corso per superamento dei limiti massimi di
assenza,  nonche' le espulsioni dal corso, sono disciplinate all'art.
5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
   6.  Al  termine del corso di formazione, gli allievi agenti devono
sostenere  gli esami finali le cui modalita' sono fissate con decreto
del  Capo del Corpo forestale dello Stato. Gli allievi agenti che non
superano  gli  esami  finali sono dimessi dal corso con cessazione di
ogni  rapporto con l'Amministrazione. Gli allievi agenti che superano
gli  esami finali sono nominati, nell'ordine della graduatoria finale
del  corso,  agenti  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  prestano
giuramento.