Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Per la partecipazione al concorso l'atleta di interesse nazionale di cui all'art. 1, comma 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta anni, con esclusione di qualsiasi elevazione; c) titolo di studio della scuola dell'obbligo; d) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica; e) qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile; f) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; g) idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; h) idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello Stato, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132; i) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per gli aspiranti di sesso maschile; l) non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile; m) inesistenza di provvedimenti di espulsione, destituzione, licenziamento o dispensa per persistente insufficiente rendimento da una forza armata o di polizia o da altra pubblica amministrazione, ovvero di decadenza da un impiego pubblico conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque denominato, nonche' inesistenza di condanna a pena detentiva per reati non colposi, di sottoposizione a misura di prevenzione o di esclusione dall'elettorato politico attivo. 2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, salvo quello relativo all'eta', sino alla data di decorrenza della nomina ad allievo agente. 3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di partecipazione, valutare e verificare se possiede tutti i requisiti di partecipazione specificati nel bando di concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo' avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato.