Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione


   1.  Per  la  partecipazione  al  concorso  l'atleta  di  interesse
nazionale  di  cui  all'art.  1, comma 2, deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) cittadinanza italiana;
    b)  eta'  non  inferiore a diciotto anni e non superiore a trenta
anni, con esclusione di qualsiasi elevazione;
    c) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
    d) idoneita' all'attivita' sportiva agonistica;
    e)  qualita'  morali  e di condotta stabilite per l'ammissione ai
concorsi  della  magistratura  ordinaria, ai sensi dell'art. 26 della
legge 1° febbraio 1989, n. 53, ossia di condotta incensurabile;
    f)  statura  non  inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le
donne, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 marzo 1991, n. 138;
    g)  idoneita'  psico-fisica al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    h)  idoneita'  attitudinale al servizio nel Corpo forestale dello
Stato,  in  conformita'  alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4
del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132;
    i) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per gli
aspiranti di sesso maschile;
    l)  non  essere  stato  ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, per gli aspiranti di sesso maschile;
    m)  inesistenza  di  provvedimenti  di  espulsione, destituzione,
licenziamento  o dispensa per persistente insufficiente rendimento da
una  forza  armata  o di polizia o da altra pubblica amministrazione,
ovvero  di  decadenza  da  un impiego pubblico conseguito mediante la
produzione  di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile,
o di qualsiasi altro provvedimento equivalente ai precedenti comunque
denominato,  nonche'  inesistenza  di  condanna  a pena detentiva per
reati  non  colposi,  di  sottoposizione a misura di prevenzione o di
esclusione dall'elettorato politico attivo.
   2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del   termine   utile   per   la   presentazione   delle  domande  di
partecipazione   al  concorso  e  mantenuti,  salvo  quello  relativo
all'eta',  sino  alla  data  di  decorrenza  della  nomina ad allievo
agente.
   3. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare la domanda di
partecipazione,  valutare  e verificare se possiede tutti i requisiti
di partecipazione specificati nel bando di concorso. L'esclusione dal
concorso,  per difetto anche di uno solo dei suddetti requisiti, puo'
avvenire in qualsiasi momento ed e' disposta con decreto del Capo del
Corpo forestale dello Stato.