Art. 5.

             Commissione per la valutazione dei titoli.


   1.  Alla  valutazione dei titoli provvede una commissione nominata
dal Capo del Corpo forestale dello Stato cosi' composta:
    -   un   funzionario   del   Corpo  con  qualifica  dirigenziale,
presidente;
    -  il  responsabile  dell'Ufficio  di  Coordinamento  del  Gruppo
Sportivo Forestale, membro;
    -  un funzionario addetto alla competente divisione del personale
con  qualifica  non  inferiore  a  vice  questore aggiunto forestale,
membro;
    -  un  direttore  tecnico  di  una  sezione  sportiva  del Gruppo
Sportivo Forestale, membro;
    -  un  appartenente  al ruolo degli ispettori del Corpo forestale
dello Stato o qualifiche equiparate, segretario.
   2.  La  commissione  puo'  avvalersi  altresi'  di membri tecnici,
appositamente  nominati  per  la valutazione dei titoli delle singole
discipline/specialita'.
   3.  La  commissione  procede alla valutazione dei titoli secondo i
criteri di cui al successivo art. 6.