Art. 7.

  Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale


   1.   I  candidati,  nell'ordine  del  punteggio  risultante  dalla
valutazione   dei   titoli   di   cui   all'art.  6  per  la  singola
disciplina/specialita/categoria,  nel  limite  massimo  dei  posti da
coprire  o  nel  maggior  numero  ritenuto  opportuno  a  discrezione
dell'Amministrazione,   sono   invitati,   in  conformita'  a  quanto
stabilito  dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita'
fisica,  agonistica  e psico-attitudinale da parte di una commissione
composta  da  quattro  medici esperti della pubblica amministrazione,
presieduta  dal  sanitario  del  Corpo per l'Ispettorato generale. Il
giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita', espresso dalla commissione
medica,   e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di  non  idoneita',
l'esclusione dal concorso.
   2.  La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti
clinici  da  esibire  alla  commissione, ai quali devono sottoporsi i
candidati  presso  le  proprie  AA.SS.LL.  o altra struttura pubblica
specificata  nella  lettera  stessa, nei trenta giorni antecedenti la
convocazione.
   3.  In  caso  di  assenza  agli accertamenti o accertamento di non
idoneita'  dei  candidati  invitati,  sono  convocati i candidati che
seguono   nelle   graduatorie  dei  titoli,  in  relazione  ai  posti
disponibili.