Art. 7. Accertamenti di idoneita' agonistica, fisica e psico-attitudinale 1. I candidati, nell'ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 per la singola disciplina/specialita/categoria, nel limite massimo dei posti da coprire o nel maggior numero ritenuto opportuno a discrezione dell'Amministrazione, sono invitati, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, a sottoporsi agli accertamenti della idoneita' fisica, agonistica e psico-attitudinale da parte di una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione, presieduta dal sanitario del Corpo per l'Ispettorato generale. Il giudizio di idoneita' o non idoneita', espresso dalla commissione medica, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso. 2. La lettera d'invito conterra' l'indicazione degli accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi i candidati presso le proprie AA.SS.LL. o altra struttura pubblica specificata nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione. 3. In caso di assenza agli accertamenti o accertamento di non idoneita' dei candidati invitati, sono convocati i candidati che seguono nelle graduatorie dei titoli, in relazione ai posti disponibili.