Art. 8.

Graduatoria  degli  idonei,  dichiarazione  dei  vincitori, nomina ad
         allievo agente ed ammissione al corso di formazione


   1.  Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con
decreto  del  Capo  del Corpo forestale dello Stato sono approvate le
graduatorie  finali del concorso formate dai soli candidati giudicati
idonei  agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di
cui  all'art.  7,  secondo  l'ordine  del  punteggio risultante dalla
valutazione  dei  titoli  di  cui  all'art.  6  e,  in  caso  di pari
punteggio,  dalla  valutazione  dei titoli preferenziali. I candidati
idonei  inseriti  nelle  graduatorie  finali,  secondo l'ordine delle
stesse  e  fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati
vincitori del concorso.
   2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo
e  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  del  Corpo forestale dello
Stato.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini
per  eventuali  impugnative  connesse  a  giudizi  di  non  idoneita'
conseguenti  agli  accertamenti  di  cui  all'art.  6 decorrono dalla
comunicazione  all'interessato  della norma su cui risulta fondato il
giudizio  di  non idoneita', anche qualora effettuata successivamente
al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale.
   3.  Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale
dello  Stato,  i  vincitori del concorso sono nominati allievi agenti
del  Corpo  forestale  dello  Stato  in qualita' di atleti del Gruppo
Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di
cui all'art. 1, comma 5.
   4.  La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso
di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al
corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente.
   5.  L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria
finale  degli  idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la
nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e
3,   sono,   in  ogni  caso,  da  intendersi  disposti  con  riserva,
subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque
alla  effettiva  regolarita'  della  presentazione  della  domanda di
partecipazione   al   concorso  nonche'  all'effettivo  possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso.