Art. 8. Graduatoria degli idonei, dichiarazione dei vincitori, nomina ad allievo agente ed ammissione al corso di formazione 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato sono approvate le graduatorie finali del concorso formate dai soli candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneita' fisica e psico-attitudinale di cui all'art. 7, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui all'art. 6 e, in caso di pari punteggio, dalla valutazione dei titoli preferenziali. I candidati idonei inseriti nelle graduatorie finali, secondo l'ordine delle stesse e fino alla copertura dei posti disponibili, sono dichiarati vincitori del concorso. 2. Il decreto di cui al comma 1 e' inviato all'Organo di controllo e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. I termini per eventuali impugnative connesse a giudizi di non idoneita' conseguenti agli accertamenti di cui all'art. 6 decorrono dalla comunicazione all'interessato della norma su cui risulta fondato il giudizio di non idoneita', anche qualora effettuata successivamente al predetto avviso nella Gazzetta Ufficiale. 3. Con lo stesso o con altro decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, i vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in qualita' di atleti del Gruppo Sportivo Forestale ed ammessi a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 1, comma 5. 4. La mancata presentazione presso la sede di frequenza del corso di formazione senza giustificato motivo nel giorno di convocazione al corso, comporta la decadenza dalla nomina ad allievo agente. 5. L'inserimento nella graduatoria dei titoli e nella graduatoria finale degli idonei, la dichiarazione di vincitore del concorso, la nomina ad allievo agente e l'ammissione al corso, di cui ai commi 1 e 3, sono, in ogni caso, da intendersi disposti con riserva, subordinatamente all'esito dei controlli di cui all'art. 9 e comunque alla effettiva regolarita' della presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche' all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.