Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi


   I  dottorandi  hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
secondo  le  modalita'  ed  i  tempi fissati dal Collegio dei Docenti
compiendo   continuativamente   attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine.
   Le  strutture,  pertanto,  dovranno  curare  la tenuta di apposito
registro  ufficiale  di  presenza  («diario di bordo») che riporti le
firme  degli  allievi  e dei docenti nonche' le attivita' e le ore di
formazione svolte.
   E'   consentito   l'esercizio  di  attivita'  compatibili,  previa
autorizzazione  del  Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne non
devono  in  alcun  modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal
dottorando.
   Eventuali   differimenti  della  data  di  inizio  o  interruzioni
verranno  consentiti  ai  dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle
condizioni   previste  dalla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  oppure  che si trovino nella
condizione di malattia grave e prolungata.
   Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento degli
obblighi,  il  Collegio  dei  docenti  proporra' con propria delibera
l'esclusione  del  dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e'
obbligato  alla  restituzione per intero, con riferimento all'anno in
questione,  della  borsa  di  studio  oppure delle rate eventualmente
riscosse.
   Gli   iscritti   ai   corsi  di  dottorato  di  ricerca  con  sede
amministrativa   presso   l'Universita'   degli   Studi   di   Napoli
«Parthenope»  e  a  quelli  di  cui quest'ultima e' sede consorziata,
possono   svolgere   limitata   attivita'   didattica  sussidiaria  o
integrativa  nei  corsi  di  laurea e/o di diploma, nell'ambito della
programmazione  effettuata  dal  Collegio  dei  Docenti,  secondo  le
modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo.