Art. 11. Obblighi dei dottorandi I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato secondo le modalita' ed i tempi fissati dal Collegio dei Docenti compiendo continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Le strutture, pertanto, dovranno curare la tenuta di apposito registro ufficiale di presenza («diario di bordo») che riporti le firme degli allievi e dei docenti nonche' le attivita' e le ore di formazione svolte. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Tali attivita' esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il Collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Napoli «Parthenope» e a quelli di cui quest'ultima e' sede consorziata, possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal Collegio dei Docenti, secondo le modalita' fissate dal Regolamento di Ateneo.