Art. 12. Titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione (v.allegato 16) di non compromettere in alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita' secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca. Art. 12. Copertura assicurativa L'Universita' garantisce i dottorandi, nello svolgimento delle attivita' didattiche, contro il rischio assicurativo derivante da responsabilita' civile verso terzi. Rimane, invece, ad esclusivo carico degli stessi provvedere all'accensione di un'eventuale copertura assicurativa contro il rischio infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle suddette attivita' didattiche.