Art. 12.

                    Titolo di dottore di ricerca


   Il   titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame  finale, al termine della durata del corso di
dottorato.  Il  rilascio  della  certificazione del conseguimento del
titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa
sottoscrizione  di  apposita  dichiarazione  (v.allegato  16)  di non
compromettere  in  alcun  modo  i diritti di terzi, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira'  la  conservazione  e  la pubblica consultabilita' secondo
quanto  previsto dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca.
                              Art. 12.

                       Copertura assicurativa


   L'Universita'  garantisce  i  dottorandi,  nello svolgimento delle
attivita'  didattiche,  contro  il  rischio assicurativo derivante da
responsabilita' civile verso terzi.
   Rimane,  invece,  ad  esclusivo  carico  degli  stessi  provvedere
all'accensione  di  un'eventuale  copertura  assicurativa  contro  il
rischio  infortuni che possa verificarsi durante lo svolgimento delle
suddette attivita' didattiche.