Art. 13.

                      Conseguimento del titolo


   Il  titolo  di  dottore  di ricerca e' conferito a conclusione del
corso  dal  Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta .
   Le  commissioni  giudicatrici  dell'esame finale saranno formate e
nominate,  per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento
di Ateneo.