Art. 13. Conseguimento del titolo Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta . Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' al Regolamento di Ateneo.