Art. 2.

                              Selezioni


   Sono  indetti  pubblici  concorsi, per curriculum universitario ed
esami,  per  l'ammissione  ai corsi di dottorato di ricerca di cui al
precedente art. 1.
   I  connotati  essenziali di ciascun dottorato sono riportati negli
allegati  numeri  1-13  al  presente  decreto del quale formano parte
integrante e sostanziale.