Art. 6.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti


   Le   commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  gli  esami  di
ammissione  ad  ogni  corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate  dal Rettore, sentiti i rispettivi Collegi dei Docenti. Ogni
commissione  sara'  composta  da  tre  docenti  di ruolo, cui possono
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  degli  enti  e  delle  strutture  pubbliche e private di
ricerca;  la  nomina  di  tali  esperti  e'  obbligatoria nel caso di
convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
   Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di cinquanta punti per ognuna delle due prove ( scritta e colloquio),
nonche'   di  20  punti  relativi  alla  valutazione  del  curriculum
universitario.
   E'  ammesso  al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 30/50.
   E'  inserito  in  graduatoria il candidato che anche nel colloquio
abbia ottenuto una votazione di almeno 30/50.
   Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati   da   ciascun   candidato  nelle  singole  prove  e  nella
valutazione  del  voto  finale di laurea e della media degli esami di
profitto.