Art. 7.

                        Graduatoria di merito


   La   graduatoria   di  merito  sara'  formulata  secondo  l'ordine
decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato
ed  approvata  con Decreto Rettorale. In caso di parita' di punteggio
tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato
piu' giovane d'eta'.
   I  candidati  saranno  dichiarati vincitori secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  dei  posti messi a concorso per
ciascun dottorato.
   In  caso  di  mancata  accettazione  entro  il  termine  di cui al
successivo  art. 8, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei
corsi,  subentreranno  altrettanti  candidati  secondo l'ordine della
graduatoria.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.