Art. 9.

                           Borse di studio


   Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, pari ad un importo, per il primo anno
di   corso,   di   €  13.638,47  (assoggettabile  al  contributo
previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione  separata)  cosi' come stabilito
dall'art.   1  del  decreto  ministeriale  18  giugno  2008,  vengono
assegnate,  previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nelle  rispettive graduatorie di merito formulate
dalle Commissioni giudicatrici.
   Il  numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le
relative    convenzioni   siano   stipulate   in   data   antecedente
l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.
   L'aumento  del  numero delle borse di studio puo', previa delibera
degli    Organi   di   Governo   dell'Ateneo   da   assumersi   prima
dell'espletamento  delle  prove scritte, determinare l'incremento dei
posti globalmente messi a concorso.
   L'eventuale  aumento  del numero delle borse di studio e dei posti
messi  a  concorso  sara' reso noto esclusivamente tramite avviso sul
sito web dell'Ateneo (www.uniparthenope.it/afgen/dott.htm).
   La  durata  della  borsa  di  studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo  motivata delibera del Collegio dei Docenti e fermo restando le
limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.
   Le  borse di dottorato non possono essere cumulate con altre Borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
   L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi
di  soggiorno  all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla
sussistenza  della  relativa  copertura finanziaria. Tali periodi non
possono  in  alcun  caso  superare  la meta' della durata dell'intero
corso di dottorato.
   La  richiesta  ai  fini  dell'incremento  di cui sopra deve essere
diretta dal Coordinatore del corso al Rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
   Il   pagamento  della  borsa  viene  effettuato  in  rate  mensili
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
Coordinatore  del  corso;  per la fruizione della stessa il limite di
reddito  personale  complessivo  annuo e' fissato in € 10.561,54
lordi.  Esso  va  riferito  all'anno solare di erogazione della borsa
medesima.  Alla  determinazione di tale reddito concorrono redditi di
origine  patrimoniale  nonche'  emolumenti  di qualsiasi altra natura
aventi  carattere  ricorrente  con esclusione di quelli aventi natura
occasionale.
   In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per ritardo
dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
   Coloro   i  quali  hanno  diritto  alla  borsa  di  studio  devono
presentare  all'atto  dell'iscrizione  una  dichiarazione  presuntiva
relativa  al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle
cause  di  incompatibilita'  contenute  nel  presente paragrafo. Tale
dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno
di  frequenza  del  corso. I fruitori delle borse di studio dovranno,
inoltre,  provvedere  alla costituzione di una posizione contributiva
INPS,  iscrivendosi  alla «Gestione separata» dell'Istituto medesimo.
La  modulistica  relativa  agli  adempimenti  citati sara' reperibile
presso l'Ufficio Ragioneria dell'Ateneo.