Art. 11. Tasse e contributi I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di dottorato, sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e la frequenza al corso di dottorato, determinato in conformita' alle disposizioni vigenti presso ciascun Ateneo e comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio e del premio di assicurazione infortuni.