Art. 11.

                         Tasse e contributi

   I dottorandi, fatta eccezione per i titolari di borse di studio di
dottorato, sono tenuti al versamento di un contributo per l'accesso e
la  frequenza  al corso di dottorato, determinato in conformita' alle
disposizioni  vigenti presso ciascun Ateneo e comprensivo della tassa
regionale  per  il  diritto allo studio e del premio di assicurazione
infortuni.