Art. 10. Incompatibilita' 1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre universita' o enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni. 2. Se le cause di incompatibilita' non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo art. 12, comma 3, lettera b). 3. E' consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di limitata collaborazione alla didattica nei corsi di laurea e di laurea magistrale. Il limite dell'attivita' e' determinato dal direttore della scuola, sentiti il coordinatore del corso di dottorato e il preside della facolta'.