Art. 10.

                          Incompatibilita'


   1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile:
    a)  con  l'iscrizione  ad  altri  corsi  di studio previsti dalla
vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari;
    b)   con   l'attribuzione   di   contratti,  anche  presso  altre
universita'  o  enti, per lo svolgimento di attivita' di insegnamento
disciplinati   dalla  vigente  legislazione  o  dallo  statuto  o  da
regolamenti interni.
   2.  Se  le  cause  di  incompatibilita'  non  sono tempestivamente
rimosse  il  dottorando  viene  escluso  dal  corso  come previsto al
successivo art. 12, comma 3, lettera b).
   3. E' consentita l'attribuzione di contratti per lo svolgimento di
limitata  collaborazione  alla  didattica  nei  corsi  di laurea e di
laurea  magistrale.  Il  limite  dell'attivita'  e'  determinato  dal
direttore   della  scuola,  sentiti  il  coordinatore  del  corso  di
dottorato e il preside della facolta'.