Art. 12.

                        Doveri dei dottorandi


   1.  E'  dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza
previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi.
   2.   Per  l'ammissione  all'anno  successivo  il  dottorando  deve
superare  le  verifiche di profitto previste dal collegio docenti del
corso.
   3.  Il  consiglio  della Scuola, su indicazione del coordinatore e
del  collegio  docenti,  determina l'esclusione dal proseguimento del
corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
    a)  in  caso  di  mancato superamento delle verifiche di profitto
previste per il passaggio all'anno successivo;
    b)  in  caso  non  vengano  rimosse  tempestivamente  le cause di
incompatibilita' previste al precedente art. 10.
   4. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda
volta,  il  dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene
inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 9 comma 4.
   5.  L'esclusione  e  la decadenza vengono disposte con decreto del
rettore.