Art. 12. Doveri dei dottorandi 1. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di frequenza previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi. 2. Per l'ammissione all'anno successivo il dottorando deve superare le verifiche di profitto previste dal collegio docenti del corso. 3. Il consiglio della Scuola, su indicazione del coordinatore e del collegio docenti, determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio: a) in caso di mancato superamento delle verifiche di profitto previste per il passaggio all'anno successivo; b) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilita' previste al precedente art. 10. 4. In caso di mancato superamento dell'esame finale per la seconda volta, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 9 comma 4. 5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con decreto del rettore.