Art. 13.

                   Crediti formativi universitari


   1. Il completamento dei corsi di dottorato di ricerca della Scuola
prevede   l'acquisizione   di   complessivi   180  crediti  formativi
universitari.  L'acquisizione  avviene all'atto del superamento delle
verifiche  di  profitto  relative  ai  passaggi d'anno e all'atto del
superamento  dell'esame  finale  per  il  conseguimento del titolo di
dottore di ricerca.