Art. 7.

              Determinazione delle borse di studio IUAV


   1.  Per  ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi.
   2.  La  borsa  di studio, attribuita per il triennio, dell'importo
annuo  di  euro  13.638,47  al lordo dei contributi previdenziali, e'
assegnata   previa  valutazione  comparativa  del  merito  e  secondo
l'ordine  definito  nella  relativa graduatoria, di cui al precedente
art.  4.  A parita' di merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998,
artt.  1  e  2,  la  borsa di studio sara' soggetta al versamento dei
contributi della gestione separata INPS presso il quale e' necessario
presentare  domanda  d'iscrizione  (art.  2,  comma 26 legge 8 agosto
1995, n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in
rate mensili.
   3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della
borsa  di  studio  viene  aumentato  del 50%. Il periodo di soggiorno
all'estero  deve  essere  finalizzato  alla  ricerca  intrapresa  dal
dottorando  e deve essere autorizzato dal coordinatore del corso. Nel
caso  di studenti stranieri, il paese di residenza non e' considerato
valido  per  il  soggiorno estero. Il periodo di soggiorno all'estero
preventivamente  autorizzato  non puo' eccedere la durata complessiva
di 18 mesi.
   4.  La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e' pari
all'intera durata del corso.
   5.  Nei  casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del
corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria.
   6. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione
di  un  dottorando  titolare  di  borsa di studio, quest'ultima viene
riassegnata  nelle  quote  residue  secondo  l'ordine  di graduatoria
unicamente  qualora  la  rinuncia  o  l'esclusione  avvenga  entro il
passaggio dal primo al secondo anno.
   7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con
altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse  da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni  all'estero  l'attivita'  di ricerca del dottorando. Chi ha
gia'  usufruito  di una borsa di studio per un corso di dottorato non
puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
   8.  I  dottorandi vincitori di borsa di studio IUAV sono esonerati
dal  pagamento  dei  contributi  per  la frequenza ai corsi di cui al
successivo  art. 8 ad esclusione del versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio e l'imposta di bollo.
   9.  La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno  accademico
successivo,    salvo    che   non   siano   sopravvenute   cause   di
incompatibilita'  cosi'  come  previste  dal  successivo art. 10 o si
siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12.
   10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente
all'iscrizione  al  secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di
borsa di studio IUAV sara' tenuto al versamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  e l'imposta di bollo. L'iscrizione al
secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche'
il  collegio  docenti  del  corso  non abbia stabilito formalmente il
passaggio  d'anno  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 2, lettera b) del
Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.