Art. 7. Determinazione delle borse di studio IUAV 1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di borse di studio non inferiore al 50% dei posti banditi. 2. La borsa di studio, attribuita per il triennio, dell'importo annuo di euro 13.638,47 al lordo dei contributi previdenziali, e' assegnata previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria, di cui al precedente art. 4. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del decreto ministeriale 11 settembre 1998, artt. 1 e 2, la borsa di studio sara' soggetta al versamento dei contributi della gestione separata INPS presso il quale e' necessario presentare domanda d'iscrizione (art. 2, comma 26 legge 8 agosto 1995, n. 335). Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili. 3. Per i periodi autorizzati di studio all'estero, l'importo della borsa di studio viene aumentato del 50%. Il periodo di soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca intrapresa dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del corso. Nel caso di studenti stranieri, il paese di residenza non e' considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo di soggiorno all'estero preventivamente autorizzato non puo' eccedere la durata complessiva di 18 mesi. 4. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. 5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. 6. Nei casi di rinuncia al proseguimento del corso o di esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria unicamente qualora la rinuncia o l'esclusione avvenga entro il passaggio dal primo al secondo anno. 7. Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 8. I dottorandi vincitori di borsa di studio IUAV sono esonerati dal pagamento dei contributi per la frequenza ai corsi di cui al successivo art. 8 ad esclusione del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 9. La borsa di studio e' confermata per l'anno accademico successivo, salvo che non siano sopravvenute cause di incompatibilita' cosi' come previste dal successivo art. 10 o si siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 9 e 12. 10. Entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, il vincitore di borsa di studio IUAV sara' tenuto al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto condizione fintantoche' il collegio docenti del corso non abbia stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b) del Regolamento interno in materia di dottorato di ricerca.