Art. 9.

                   Sospensione e ritiro dal corso


   1.  E'  ammessa,  a domanda, la sospensione dal corso di dottorato
per  grave  malattia  e  maternita'. La sospensione per maternita' e'
consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di
certificato  medico.  La  sospensione  per  i motivi suddetti non da'
luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio.
   2.  Il  direttore  della  scuola  puo'  autorizzare, su parere del
collegio  dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da
quelli  previsti  al  comma  1.  In tal caso la borsa di studio viene
sospesa  per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di
sospensione.
   3.  Il  direttore  della  scuola al temine delle assenze di cui ai
precedenti  commi  1  e  2  determina,  sentito  il  coordinatore del
collegio  dei  docenti,  se riammettere il dottorando in corso d'anno
ovvero  se  riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso
in  corso  nell'anno  successivo spetta una borsa di studio decurtata
della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza.
   4.  Qualora  un  dottorando  intenda  ritirarsi  dal  corso ne da'
comunicazione  scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e'
titolare  di  una  borsa  di studio e' tenuto alla restituzione degli
importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione
rispetto  al  ritiro  dal  corso e di mancata consegna della tesi nei
termini  previsti,  in  assenza  di  richiesta  di differimento della
consegna  della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal corso
ed  e'  tenuto  alla  restituzione degli importi erogati nell'anno in
corso.  In  caso  di  differimento  della  consegna  della  tesi,  il
dottorando  che  non la presenti nei termini previsti, e' considerato
decaduto  dal  corso  ed  e'  tenuto  alla restituzione degli importi
erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.