Art. 9. Sospensione e ritiro dal corso 1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per grave malattia e maternita'. La sospensione per maternita' e' consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di certificato medico. La sospensione per i motivi suddetti non da' luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio. 2. Il direttore della scuola puo' autorizzare, su parere del collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1. In tal caso la borsa di studio viene sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta di sospensione. 3. Il direttore della scuola al temine delle assenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 determina, sentito il coordinatore del collegio dei docenti, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al dottorando riammesso in corso nell'anno successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 4. Qualora un dottorando intenda ritirarsi dal corso ne da' comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando e' titolare di una borsa di studio e' tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione rispetto al ritiro dal corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, in assenza di richiesta di differimento della consegna della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'anno in corso. In caso di differimento della consegna della tesi, il dottorando che non la presenti nei termini previsti, e' considerato decaduto dal corso ed e' tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno d'iscrizione.