Art. 11.


   Le borse di studio di euro 13.638,47 annui al lordo delle ritenute
a  carico  del percipiente, vengono assegnate ai candidati italiani e
comunitari  utilmente  collocati  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
definito dalla graduatoria stessa, per l'intera durata del corso.
   Le   borse   di  studio  sono  incompatibili,  pena  la  decadenza
dell'assegnatario  dal  godimento  della borsa stessa a decorrere dal
verificarsi delle incompatibilita' con:
    -  lavoro  dipendente,  anche a tempo determinato, fatta salva la
possibilita'  che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni;
    - attivita' di industria e commercio;
    -  attivita'  libero-professionale e di consulenza esterna svolta
con caratteristiche di abitualita' e sistematicita';
    - altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA;
    -  contratti  stipulati  con l'Universita' Mediterranea di Reggio
Calabria a qualunque titolo.
   Per  eventuali  periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e' incrementato del 50%.
   Le  borse  di  studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.
   I  titolari  di  borse  di  studio  di  cui  al  presente articolo
conferite  dall'Universita'  Mediterranea  di  Reggio  Calabria, sono
esonerati  dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi.
   Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio  per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.