Art. 11. Le borse di studio di euro 13.638,47 annui al lordo delle ritenute a carico del percipiente, vengono assegnate ai candidati italiani e comunitari utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine definito dalla graduatoria stessa, per l'intera durata del corso. Le borse di studio sono incompatibili, pena la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa stessa a decorrere dal verificarsi delle incompatibilita' con: - lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni; - attivita' di industria e commercio; - attivita' libero-professionale e di consulenza esterna svolta con caratteristiche di abitualita' e sistematicita'; - altra attivita' che richieda l'apertura di partita IVA; - contratti stipulati con l'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria a qualunque titolo. Per eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati, l'importo della borsa e' incrementato del 50%. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate allo stesso titolo di importo pari o superiore. I titolari di borse di studio di cui al presente articolo conferite dall'Universita' Mediterranea di Reggio Calabria, sono esonerati dal versamento delle tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.