Art. 8.


   I  candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
   I  candidati  ammessi  al  corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione scritta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
su  internet  dell'esito  del  concorso.  In  tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  della graduatoria. Nel caso di rinunzie
espresse  in forma scritta, dopo i tre mesi successivi all'inizio del
corso, non si potra' attingere alla graduatoria generale di merito.
   In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
   I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che  abbiano
superato  le prove d'esame, sono ammessi al dottorato, senza borsa di
studio,  in  soprannumero  nel limite della meta' dei posti istituiti
con arrotondamento all'unita' per eccesso e sono tenuti al versamento
delle tasse e contributi di cui all'art. 12 del presente bando.
   I titolari di assegni, che abbiano superato le prove d'esame, sono
ammessi  al  corso di dottorato in soprannumero nel limite del numero
complessivo  dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 51, comma
6  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che il corso di
Dottorato  riguardi  la  stessa  area  scientifico disciplinare della
ricerca  per  la  quale  sono  destinatari  di assegni. I titolari di
assegni  ammessi  ai  corsi non hanno diritto a fruire della borsa di
studio,  neppure  nel  caso  in  cui  il  Dottorato prosegua oltre il
periodo  di  godimento  dell'assegno  di  ricerca  e  sono  tenuti al
versamento  delle  tasse e contributi di cui all'art. 12 del presente
bando.
   Gli   assegnisti   sono   tenuti  a  precisare  nella  domanda  di
partecipazione al concorso la posizione di assegnista.
   I  candidati dipendenti pubblici o privati sono tenuti a precisare
nella domanda di partecipazione la posizione di lavoratore.