Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: a) la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 8, comma 3, lettera c), dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione; b) la seconda rata, dell'importo di € 700, dovra' essere versata entro il 30 giugno 2010. 2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli Organi competenti. 3. Il mancato pagamento nei termini suddetti da' luogo alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.