Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi


   1.  I  dottorandi,  che  non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti  al  versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  in  due  rate  da versare con le
seguenti scadenze:
    a)  la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio
di  cui  all'art.  8,  comma  3,  lettera c), dovranno essere versate
all'atto dell'iscrizione;
    b)  la  seconda  rata,  dell'importo di € 700, dovra' essere
versata entro il 30 giugno 2010.
   2.  Ogni  anno  le  tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa  regionale  suddetta,  possono variare su delibera degli Organi
competenti.
   3.  Il  mancato  pagamento  nei  termini  suddetti  da' luogo alla
corresponsione di ulteriori somme a titolo di mora.