Art. 9.

                          Divieti e rinunce


   1. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio
che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
   2.  Il  mancato  conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  Collegio dei Docenti,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
   3.  Il  dottorando  che  rinuncia,  per  superamento del limite di
reddito,  alla  fruizione  della  borsa  di  studio  durante l'anno e
prosegue  il  corso  di  studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti nello stesso anno.
   4.  Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del  corso  di  dottorato  ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
Collegio  dei  Docenti  attesti  il  regolare  e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
   5.  Coloro  che  avranno  rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.