Art. 5. Commissione giudicatrice La Commissione incaricata delle valutazioni comparative dei candidati e' nominata con Decreto Rettorale ed ecomposta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti di ciascun Dottorato, non piu' di due esperti, anche stranieri, esterni all'universita', scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalita' di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove (valutazione dei titoli e prova orale o scritta). In caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino ad un massimo di punti 60/n dove n e' il numero dei commissari. La prova orale o scritta e' pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove. In caso di parita' di punteggio prevale il candidato con la minore eta' anagrafica. I risultati delle prove verranno resi noti mediante pubblicazione ufficiale sul sito di Ateneo (www.uninsubria.it, sezione dopo la laurea, dottorati di ricerca). La pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi comunicazione personale. I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro la data indicata in calce alla graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, risulta essere il primo degli idonei.