Art. 8.
                         Frequenza ai corsi
   Il  dottorando  e'  tenuto  a seguire con regolarita' le attivita'
previste  per  il  suo  curriculum  formativo e a dedicarsi con pieno
impegno  ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di
ricerca  assegnate  dal Collegio dei docenti. Il Collegio dei Docenti
disciplina le modalita' di frequenza al dottorato di ricerca.
   Ai  sensi  del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 210/1998, ai
dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il loro consenso, una
limitata  attivita'  didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in  ogni  caso  compromettere  la  loro  attivita' di formazione alla
ricerca.  Tale  attivita'  didattica  e'  da  intendersi  senza oneri
aggiuntivi  per  il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in
ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'.
   Il  titolo  di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale che e'
subordinato  alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di
dottorato)  che  dia  conto  di  una  ricerca originale, condotta con
sicurezza  di  metodo  e  dalla quale emergano risultati di rilevanza
scientifica adeguata.