Art. 8. Frequenza ai corsi Il dottorando e' tenuto a seguire con regolarita' le attivita' previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attivita' di ricerca assegnate dal Collegio dei docenti. Il Collegio dei Docenti disciplina le modalita' di frequenza al dottorato di ricerca. Ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 210/1998, ai dottorandi di ricerca puo' essere affidata, con il loro consenso, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere la loro attivita' di formazione alla ricerca. Tale attivita' didattica e' da intendersi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che dia conto di una ricerca originale, condotta con sicurezza di metodo e dalla quale emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata.