Art. 5. La Commissione giudicatrice, formata da tre componenti, sara' nominata con successivo provvedimento. La Commissione decide circa l'ammissione o esclusione delle/gli aspiranti alle borse di studio, stabilisce i criteri di massima per la valutazione dei titoli di merito, fa luogo all'espletamento del colloquio e al giudizio sullo stesso, formula la graduatoria di merito con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza o di preferenza a favore di particolari categorie. Le vincitrici/i vincitori dovranno dichiarare per scritto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica, l'accettazione senza riserve della borsa medesima alle condizioni comunicate. La candidata/il candidato che nel tempo previsto non ottemperi sara' considerata/o rinunciataria/o alla borsa di studio. Nel caso in cui la borsa di studio resti disponibile per rinuncia o decadenza della vincitrice/ vincitore potra' essere assegnata alla/al successiva/o idonea/o secondo l'ordine della graduatoria. Si precisa che il godimento delle borse di studio non costituisce rapporto di lavoro subordinato e che le stesse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, ne' a valutazione o riconoscimenti giuridici ed economici.