Art. 5.
   La  Commissione  giudicatrice,  formata  da  tre componenti, sara'
nominata  con  successivo  provvedimento. La Commissione decide circa
l'ammissione  o  esclusione delle/gli aspiranti alle borse di studio,
stabilisce  i  criteri  di  massima  per la valutazione dei titoli di
merito,  fa  luogo all'espletamento del colloquio e al giudizio sullo
stesso,  formula  la  graduatoria  di  merito  con l'osservanza delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  precedenza  o di preferenza a
favore di particolari categorie.
   Le  vincitrici/i vincitori dovranno dichiarare per scritto, a pena
di   decadenza,   entro   quindici   giorni  dall'avvenuta  notifica,
l'accettazione  senza  riserve  della  borsa medesima alle condizioni
comunicate.  La  candidata/il  candidato  che  nel tempo previsto non
ottemperi  sara'  considerata/o rinunciataria/o alla borsa di studio.
Nel  caso  in cui la borsa di studio resti disponibile per rinuncia o
decadenza della vincitrice/ vincitore potra' essere assegnata alla/al
successiva/o idonea/o secondo l'ordine della graduatoria.
   Si  precisa che il godimento delle borse di studio non costituisce
rapporto  di  lavoro  subordinato  e  che le stesse non danno luogo a
trattamenti  previdenziali  e  assistenziali,  ne'  a  valutazione  o
riconoscimenti giuridici ed economici.