Art. 10.
   La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle preferenze previste
dall'art. 9.
   Sono  dichiarati  vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
   La  votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nella prova scritta e nella prova teorico-pratica, di cui
al  precedente  art.  5, della votazione attribuita ai titoli e della
votazione conseguita nella prova orale.
   La  graduatoria  di  merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal Direttore Amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Pavia, Palazzo del
Maino Via Mentana n.4 27100 Pavia.
   Dalla  data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
   La  graduatoria  rimane  efficace  per  il  periodo previsto dalla
normativa  vigente  e  ad  essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori posti vacanti oltre a quelli messi a concorso.