Art. 6.
   Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati  che abbiano
riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 21/30.
   L'Amministrazione  effettuera' la relativa comunicazione almeno 20
giorni  prima  della  data  in  cui i candidati dovranno sostenere la
prova stessa.
   Ai  medesimi sara' contemporaneamente comunicato il voto riportato
nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli.
   Il  colloquio s'intendera' superato se il candidato avra' ottenuto
una votazione di almeno 21/30.