Art. 9.

                       Assunzione in servizio


   La  nomina in prova e l'immissione in servizio del vincitore sara'
disposta  dopo  che  verra'  meno  il divieto alle amministrazioni di
procedere ad assunzioni di nuovo personale, di cui all'art. 17, comma
7  del  decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, cosi' come convertito con
modificazioni  in legge 3 agosto 2009, n. 102, e sara' effettuata con
riserva  di  accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione
all'impiego  prescritti nel presente bando. Sara' annullata la nomina
conferita  al  candidato  nei  cui  confronti  venga  successivamente
accertata  la  mancanza  di  taluno  dei  requisiti  di cui sopra. Il
candidato  nominato  in  prova  che,  nel  termine  stabilito, non si
presenti  per  la  sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
sara' dichiarato decaduto dalla nomina stessa. Nel caso di rinuncia o
di  decadenza  dalla nomina di candidato vincitore, l'amministrazione
potra'  procedere  ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria
concorsuale.  La  graduatoria sara' pubblicata sul sito istituzionale
dell'agenzia:  www.agenas.it. Il candidato dichiarato vincitore sara'
invitato  a  stipulare,  in  coerenza  con  il  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  del  personale del comparto servizio sanitario
nazionale  e  con  le  norme  contenute  nel  decreto  legislativo n.
165/2001   e   successive  modifiche  e  integrazioni,  un  contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato.
   Il  rapporto  di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti  collettivi  nazionali  del comparto del servizio sanitario
nazionale, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.
Il  contratto  individuale  specifica  che  il  rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai  contratti  collettivi  nazionali nel tempo vigenti
anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in
ogni  modo  condizione  risolutiva  del  contratto,  senza obbligo di
preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di  reclutamento che ne
costituisce  il  presupposto.  Al  nuovo assunto sara' corrisposto il
trattamento  economico  spettante per la categoria per la quale viene
indetto  il  concorso, posizione economica base, oltre il trattamento
accessorio  spettante  in  coerenza con gli accordi di contrattazione
integrativa  ed  ogni  altro  emolumento eventualmente previsto dalle
norme.  Il  periodo  di  prova ha la durata di due mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
   L'amministrazione   si   riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  di  merito  al  fine  di  procedere  alla  copertura  di
ulteriori  posti  vacanti  a  tempo  indeterminato, con articolazione
dell'orario  a  tempo  pieno o parziale, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario e di bilancio.