Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria


   Al termine della prova d'esame la commissione forma la graduatoria
secondo   l'ordine   decrescente   del   punteggio   complessivo.  La
graduatoria  di  merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e, a
parita' di punti, dalle preferenze previste nel precedente art. 7. La
graduatoria    di    merito    e'    approvata    con   provvedimento
dell'Amministrazione ed e' immediatamente efficace. La graduatoria ha
la  durata di anni tre dall'approvazione. Di tale pubblicazione sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre   il   termine   per   eventuali   impugnative,   laddove  il
provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.